Cari lettori, sono un Consulente del Lavoro che svolge anche particolari e delicate procedure relative al contenzioso amministrativo, del lavoro e previdenziale che possono essere di supporto alle aziende.
Mi hanno chiesto di redigere un articolo e subito mi sono dedicato a voi parlando di “Rottamazione-quinquies” introdotta con la Legge di Bilancio per l’anno 2026 e che riapre il capitolo della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione.
Ma, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una sanatoria generalizzata per tutti i debiti con il Fisco. Come scritto poc’anzi, e qui vorrei aiutarvi, si parla di una misura che ha un perimetro preciso, scadenze già fissate e regole più selettive rispetto alle precedenti edizioni.
Si basa su una normativa che è la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già attivato la sezione dedicata e il servizio telematico per la presentazione delle domande.
Ma ed ecco il primo nodo… in realtà non tutti i debiti possono rientrare nella sanatoria!
Ecco il perché di questo articolo e del mio consiglio di avvalersi di esperti e non solo di fonti tratte da vari canali internet o video improvvisati che si reperiscono in rete.
Il punto focale è proprio questo: la Rottamazione-quinquies non copre indiscriminatamente tutte le cartelle. Secondo le indicazioni ufficiali, la misura riguarda soprattutto imposte dichiarate ma non versate, omessi versamenti di contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento e sanzioni per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture. Restano invece fuori, tra gli altri, i carichi degli enti locali e delle regioni e gli atti dell’Agenzia delle Entrate che non derivano dai controlli automatici o formali sulle dichiarazioni.
Come vi dicevo è una distinzione importante, perché evita di presentare la misura come una rottamazione “universale”. In realtà, per sapere con certezza quali posizioni siano definibili, il contribuente deve verificare cosa sia possibile rottamare attraverso il prospetto informativo messo a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Passiamo ora a cosa si paga: per i carichi ammessi, il vantaggio consiste nella possibilità di estinguere il debito versando il capitale e le somme dovute per spese esecutive e diritti di notifica, senza pagare sanzioni, interessi di ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggio. È questo il cuore della definizione agevolata.
Ci sono poi altri importi e quindi qui il caso è diverso, ad esempio le multe stradali elevate da amministrazioni statali: qui la rottamazione non cancella la sanzione in sé, ma alleggerisce il debito eliminando gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.
Ma quando? Fino a quando?
Il professionista vi saprà aiutare ed indirizzare nella presentazione della domanda di adesione ma è corretto che in questo articolo vi esponga le date: va presentata solo online entro il 30 aprile 2026. Successivamente, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 la comunicazione con l’esito della richiesta e il dettaglio delle somme dovute. La prima o unica rata dovrà essere pagata entro il 31 luglio 2026.
Chi sceglie il pagamento rateale dovrà attenersi al piano comunicato dall’Agenzia: sulle rate si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Quali ulteriori benefici concorrono a “consigliare una valutazione ” in merito all’ adesione alla rottamazione quinquies?
Una volta scelto di aderire alla rottamazione, una diminuzione degli importi da pagare è assodata, ma ancor più importante vengono sospese tutte le procedure esecutive eventualmente in essere (SOSPESE…….NON ELIMINATE!!!) e si impedisce che ne vengano iniziate ulteriori, riuscendo quindi ad ottenere documenti di regolarità fiscale e contributiva.
Tutto bene sì, ma attenzione: si possono perdere i benefici, quando?
La definizione agevolata non mette al riparo da una futura decadenza. Le regole ufficiali prevedono infatti che la Rottamazione-quinquies diventi inefficace se non viene pagata la prima e unica rata, oppure se nel piano rateale vengono saltate due rate anche non consecutive o l’ultima rata. In quel caso, i versamenti effettuati restano acquisiti come acconto sulle somme complessivamente dovute.
Il mio articolo vuole dare a imprese e professionisti un’occasione concreta di alleggerimento del debito, soprattutto nei casi in cui il carico iscritto a ruolo sia cresciuto nel tempo per effetto di sanzioni e interessi.
Ultimo passaggio prima di salutarvi è anche sul fronte della regolarità contributiva in cui conviene evitare automatismi: la definizione agevolata può incidere sulla posizione dell’impresa, ma gli effetti concreti, anche in relazione al DURC, vanno controllati sulla singola situazione.
Certo è un’occasione, ma occorre essere affiancati, questo è uno spunto sui cui lavorarci.
Mariani Dr. Cav. Luigi – Studio Associato di Consulenza del Lavoro Mariani dal 1930
associato Crippa Rag. Antonio Alessandro

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